Sez. L - , Ordinanza n. 27331 del 26/09/2023 (Rv. 669033 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto ex art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 - Forma scritta - Necessità - Assenza - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto.
Costituzione art. 4, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)