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Sez. L - , Sentenza n. 12552 del 22/05/2018 (Rv. 648982 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | - Cessazione del rapporto - Assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni - Onere della prova - Accertamento del giudice di merito - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648982-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento, il datore che eccepisca le dimissioni del lavoratore è tenuto a provare le circostanze di fatto indicative dell'intento recessivo e non può limitarsi ad allegare l'allontanamento del lavoratore; ne consegue che, in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni, a fronte di contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto, il giudice di merito è tenuto ad indagare, sulla base delle evidenze istruttorie, il comportamento tenuto dalle parti da cui sia desumibile l'intento consapevole di voler porre fine al rapporto. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ravvisato tale intento nel lavoratore, il quale, dopo essersi allontanato dal servizio senza dare notizie per diversi giorni, era stato contattato dalla società ed aveva dichiarato di non voler proseguire l'attività, sottoscrivendo l'ultima busta paga senza nulla osservare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)