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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019 (Rv. 656184 - 02)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Competenza professionale - Limiti - Progettazione di costruzioni in cemento armato - Ammissibilità - Condizioni - Natura di annesso agricolo del manufatto - Necessità - Interpretazione estensiva o analogica dell'art. 16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656184-02

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

La disposizione, contenuta nell'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929, secondo cui i geometri non sono abilitati a redigere "progetti di massima" ove riguardanti costruzioni in cemento armato, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite dalla lett. l), risponde ad evidenti ragioni di pubblico interesse e lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando, invece, un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti. Ne consegue l'inammissibilità di un'interpretazione estensiva o evolutiva di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 della l. n. 1086 del 1971 e art. 17 della l. n. 64 del 1974 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)