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Sez. L, Sentenza n. 8940 del 19/06/2002 (Rv. 555185 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA | Accettazione della sentenza - Natura - Effetti - Irretrattabilità dell'acquiescenza.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555185-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. - configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge - consiste nell'accettazione della sentenza, ossia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma tacita che espressa, configurandosi in tal caso come atto unilaterale non recettizio, non richiedente accettazione della controparte e produttivo di effetti appena la relativa dichiarazione sia esteriorizzata, con la conseguenza che essa, una volta emessa, è irretrattabile e preclude l'eventuale successiva proposizione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)