Sez. L, Sentenza n. 8433 del 27/05/2003 (Rv. 563620 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Presupposti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla pronuncia, preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., consiste nella accettazione della sentenza, cioè nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non proporre impugnazione, e tale accettazione può ritenersi tacitamente manifestata tutte le volte in cui la parte ponga in essere un comportamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della facoltà di proporre impugnazione. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza contenente una declaratoria di nullità del ricorso di primo grado, in un caso in cui la parte aveva proposto dinanzi allo stesso giudice di merito un secondo ricorso contenente le identiche domande formulate nel corso del precedente giudizio conclusosi con la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)