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Sez. U, Sentenza n. 19912 del 05/10/2016 (Rv. 641221 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudizio amministrativo - Eccezione di difetto di giurisdizione - Proposizione per la prima volta in appello dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.a. - Tardività - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641221-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Nel giudizio amministrativo, la proposizione in appello dell'eccezione di difetto di giurisdizione non sollevata in primo grado, né con la costituzione in sede di gravame tramite impugnazione incidentale, è preclusa, per il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione e senza che il giudice possa rilevarne d'ufficio l'eventuale carenza, ove tale proposizione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, attesi i principi del "tempus regit actum" e di non ultrattività delle disposizioni di legge dopo la loro abrogazione, implicita o esplicita, avendo quel codice lasciato ampio spazio temporale alle parti, nella volutamente estesa sua "vacatio legis", per formulare quelle eccezioni e compiere quegli atti che, vigente la precedente legislazione, potevano ritenersi consentiti seppure alla stregua di interpretazioni giurisprudenziali non univoche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)