Sez. U, Sentenza n. 23306 del 09/11/2011 (Rv. 619339 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Processo amministrativo (art. 30 della legge n. 1034 del 1971) - Decisione sulla questione di giurisdizione implicita nella decisione di rigetto del ricorso da parte del TAR - Passaggio in giudicato - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Nel processo dinanzi al giudice amministrativo, come disciplinato dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la decisione sulla questione di giurisdizione, implicita nella decisione di rigetto del ricorso rivolto al tribunale amministrativo regionale, passa in giudicato se, impugnata dal ricorrente la decisione sul merito, non è a sua volta impugnata dagli interessati con appello incidentale condizionato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)