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Sez. L, Sentenza n. 1418 del 18/02/1985 (Rv. 439462 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - DIRITTO DI AFFISSIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI MUNIRE GLI APPOSITI SPAZI DI BACHECHE O DI ALTRE PROTEZIONI E DI MANTENERNE L'INTEGRITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439462-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - DIRITTO DI AFFISSIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI MUNIRE GLI APPOSITI SPAZI DI BACHECHE O DI ALTRE PROTEZIONI E DI MANTENERNE L'INTEGRITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300 obbliga il datore di lavoro soltanto a predisporre appositi spazi per le affissioni a cura delle rappresentanze sindacali aziendali, e non anche a munire tali spazi di bacheche o altre protezioni, né, ove abbia discrezionalmente ritenuto di apprestare anche queste, a mantenerne l'integrità o a ricostruirle, ove esse siano state distrutte.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 25, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)