Sez. L, Sentenza n. 4014 del 09/10/1989 (Rv. 463825 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - DIRITTO DI AFFISSIONE - MESSA A DISPOSIZIONE DI UN APPOSITO SPAZIO PER CIASCUNA RAPPRESENTANZA SINDACALE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - DIRITTO DI AFFISSIONE - MESSA A DISPOSIZIONE DI UN APPOSITO SPAZIO PER CIASCUNA RAPPRESENTANZA SINDACALE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*
L'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che disciplina il diritto di affissione delle rappresentanze sindacali aziendali, impone al datore di lavoro la messa a disposizione di un apposito spazio per ciascuna rappresentanza sindacale, atteso, in applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, che il plurale ("appositi spazi") di cui al citato art. 25 è correlato alla pluralità di R.S.a. - in favore delle quali l'art. 27 della stessa legge prevede, invece, la messa a disposizione, per l'Esercizio delle loro funzioni, di "un idoneo locale comune" - e tenuto conto, inoltre, che la messa a disposizione di uno spazio per ogni rappresentanza sindacale non comporta, a differenza di quanto avverrebbe per i locali, oneri eccessivi per l'imprenditore, prevenendo nel contempo eventuali conflitti fra diverse R.S.a. Nell'Esercizio del diritto di affissione. (V 1418/85, mass n 439462).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 25, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)