diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 951 del 26/01/1995 (Rv. 490002 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE | Disposizioni ex art. 705 comma primo e 1168 comma quarto cod. civ. - Sentenza n. 25 del 1992 della Corte costituzionale - Giudizio possessorio - Tutela richiesta dall'attore attuabile mediante distruzione di un bene immobile - Legittimazione del convenuto a far valere le proprie ragioni petitorie - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490002-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE

Il convenuto in un giudizio possessorio è legittimato - ai sensi dell'art. 705, comma primo, cod. proc. civ., quale risultante a seguito della pronunzia di parziale illegittimità costituzionale emessa con sentenza n. 25 del 3 febbraio 1992, e dell'art. 1168, comma quarto, cod. civ., nell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza citata - a far valere nel giudizio possessorio le proprie ragioni petitorie nel caso in cui la tutela chiesta dall'attore sia da attuarsi mediante distruzione di un bene immobile e la cognizione di tali ragioni, per la sede processuale e la forma in cui sono dedotte, non implichi deroga alle ordinarie regole di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)