Sez. 2, Sentenza n. 3825 del 22/04/1994 (Rv. 486330 - 01)
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - In genere | Illegittimità costituzionale dell'art. 705 cod. proc. civ. nei limiti di cui alla sentenza n. 25 del 1992 della Corte Costituzionale - Effetti - Convenuto in giudizio possessorio - Irreparabilità del danno a lui derivante dall'esecuzione della decisione della controversia possessoria - Opponibilità da parte del convenuto delle sue ragioni petitorie - Ammissibilità - Condizioni.
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - In genere
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimita, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 705 cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, deroga delle ordinarie regole sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)