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Sez. 3, Sentenza n. 711 del 19/01/2010 (Rv. 611102 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Notaio delegato alla vendita - Natura e funzione - Ausiliare del giudice svolgente una funzione pubblica - Compensi relativi - Riferimento al d.m. n. 313 del 1999 - Necessità - Art. 34 del d.m. 27 novembre 2001 - Previsione di compenso determinato ex art. 2233 cod. civ. per le attività non strettamente connesse alla funzione pubblica - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611102-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

In tema di oneri per l'aggiudicazione di bene immobile oggetto di procedura esecutiva, posto che il notaio delegato alle operazioni di vendita è un ausiliare del giudice ed in tale veste svolge una funzione pubblica, finalizzata alla esatta esecuzione della vendita forzata ed alla certezza dei relativi trasferimenti, i compensi ad esso spettanti sono disciplinati dal d.m. 25 maggio 1999, n. 313, non potendo, quindi, trovare applicazione l'art. 34 del d.m. 27 novembre 2001 (recante: "Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai"), là dove prevede un compenso determinato a norma dell'art. 2233 cod. civ. per le attività atipiche non strettamente connesse con l'esercizio della pubblica funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 27/11/2001 art. 34, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/05/1999 num. 313

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)