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Sez. 1, Sentenza n. 49888 del 09/10/2015 Cc. (dep. 17/12/2015) Rv. 265472 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa - Operatività nel caso di sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore della norma - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265472-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

La revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è possibile, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen., solo a condizione che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n. 128, con la quale è stata introdotta la suindicata previsione normativa, cui va riconosciuto carattere processuale, per cui essa non può trovare applicazione con riguardo a situazioni da considerarsi all'epoca già esaurite. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale erano stati revocati tutti i provvedimenti di sospensione condizionale della pena concessi alla condannata, non tenendo conto dell'epoca in cui le condanne erano divenute irrevocabili e senza distinguere quelle già revocate con precedenti provvedimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)