Sez. 1, Sentenza n. 8974 del 31/01/2008 Cc. (dep. 28/02/2008) Rv. 239043 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa (art. 168, comma quarto, cod. pen.) - Operatività nel caso di sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore della norma - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
La revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è possibile, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen., solo a condizione che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n. 128, con la quale è stata introdotta la suindicata previsione normativa, cui va riconosciuto carattere processuale, per cui essa non può trovare applicazione con riguardo a situazioni da considerarsi all'epoca già esaurite.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)