Sez. 2, Sentenza n. 40 del 07/01/1978 (Rv. 389330 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PARTI COMUNI DI DUE EDIFICI LIMITROFI ED AUTONOMI, APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA - TITOLO CONTRARIO - VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PARTI COMUNI DI DUE EDIFICI LIMITROFI ED AUTONOMI, APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA - TITOLO CONTRARIO - VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La presunzione legale di comproprieta, stabilita per le parti comuni di un edificio in condominio, e applicabile, per analogia, anche alle parti comuni (nella specie, cortile) di due edifici limitrofi e autonomi, appartenenti a proprietari diversi. Tale presunzione puo esser vinta dal titolo col quale le parti abbiano eventualmente disciplinato i rapporti tra le proprieta finitime. L'indagine diretta ad accertare se cio sia realmente avvenuto si concreta in un apprezzamento di fatto sottratto a Sindacato in Sede di giudizio per Cassazione, quando adeguatamente e logicamente motivato. (V 3570/76, mass n 382327; (V 3084/76, mass n 381872).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)