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Sez. 2, Sentenza n. 3750 del 20/04/1994 (Rv. 486299 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno emergente e lucro cessante | Compravendita immobiliare - Risoluzione per mancato pagamento del prezzo da parte del compratore - Restituzione dell'immobile al venditore - Risarcimento del danno emergente - Ulteriore risarcimento connesso alla mancata disponibilità dell'immobile - Lucro cessante Determinazione - Criteri - Pretesa ulteriore del reddito da mancato reinvestimento del prezzo della compravendita - Illegittimità.
Stato
decisa il 1994-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486299-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno emergente e lucro cessante

A seguito della pronuncia di risoluzione di una compravendita immobiliare in ragione del mancato pagamento del prezzo da parte del compratore, il venditore adempiente, conseguendo con la restituzione del bene solo in parte la riparazione del pregiudizio subito, con riguardo al danno emergente, ha diritto all'ulteriore risarcimento connesso alla mancata disponibilità dell'immobile, cioè il reddito che avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità (lucro cessante), determinabile con riferimento al valore locativo dell'immobile maturato nel periodo di tempo intercorrente tra la data della consegna all'acquirente e quella della sua restituzione, ma non può pretendere in aggiunta a tale risarcimento il reddito da mancato reinvestimento del prezzo della compravendita, a lui non corrisposto, perché ciò comporterebbe un ingiustificato duplice risarcimento dello stesso danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)