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Sez. L, Sentenza n. 2605 del 04/03/1993 (Rv. 481216 - 01)

Responsabilità civile - Solidarietà - In genere | Disciplina ex art. 2055, primo comma, cod. civ. - Funzione - Incidenza sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile - Esclusione - Riduzione o duplicazione sia pure parziale del risarcimento - Divieto - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481216-01

Responsabilità civile - Solidarietà - In genere

La norma dell'art. 2055, primo comma, cod. civ., stabilendo la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il fatto dannoso, mira non ad alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno ma a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili, senza doverli perseguire tutti "pro quota"; essa, pertanto, non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile, che, in linea con il divieto dell'arricchimento senza giusta causa, è limitato, anche in ipotesi di più responsabili, al danno effettivamente subito, non essendo ammessa una riduzione o una duplicazione (sia pure parziale) del risarcimento del medesimo danno al di fuori, rispettivamente, dell'ipotesi in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e dell'ipotesi dell'esistenza di una norma speciale che, in deroga ai principi generali, ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)