Sez. 4, Sentenza n. 3254 del 27/03/1997 Ud. (dep. 07/04/1997) Rv. 207880 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Applicazione, nei casi previsti dal codice della strada vigente, della sospensione della patente di guida - Obbligatorietà - Sospensione della patente già disposta dal Prefetto - Irrilevanza - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. deve necessariamente applicarsi, nei casi previsti dal codice della strada vigente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Nè rileva che la sospensione detta sia stata già disposta dal Prefetto posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)