Sez. 4, Sentenza n. 2207 del 23/09/1997 Cc. (dep. 28/10/1997) Rv. 208778 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ (LIMITI) | Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Obbligatorietà nel c.d. patteggiamento - Determinazione della durata - Discrezionalità nel rispetto dei limiti minimo e massimo.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ (LIMITI)
In sede di patteggiamento (art.444 cod. proc. pen.) il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rientrando nel suo potere discrezionale determinare la durata della detta sanzione, con il solo vincolo del rispetto dei limiti, minimo e massimo, fissati dal legislatore, a prescindere dall'entità della pena concordata dalle parti per il reato. (Nella specie il pretore aveva determinato in sei mesi di reclusione la pena patteggiata per il reato di omicidio colposo e in nove mesi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)