Sez. 2, Sentenza n. 3999 del 15/04/1991 (Rv. 471671 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Regolamenti edilizi comunali - In genere | Piani regolatori generali - Modifiche sostanziali ex art. 10 secondo comma legge n. 1150 del 1942, come sostituito dall'art. 3 legge n. 765 del 1967 - Introduzione per volontà del Comune interessato - Modalità - Delibera consiliare sostitutiva di quella di adozione del piano originario - Necessità - Regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione - Modifiche sostanziali ex art. 10 secondo comma lettera b e d legge n. 1150 del 1942 - Introduzione per volontà dell'organo regionale - Modalità - Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dello strumento urbanistico adottato dal Comune - Condizione di efficacia - Delibera finale del Consiglio Comunale e relativa pubblicazione - Necessità.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Regolamenti edilizi comunali - In genere
Mentre per i piani regolatori generali le modifiche sostanziali di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 765 del 1967 non sono introdotte ma soltanto proposte con il decreto del Presidente della Giunta regionale, e vengono ad esistenza soltanto se il comune interessato, con apposita deliberazione consiliare che si sostituisce a quella di adozione del piano nella sua originaria formulazione, esprime una volontà diversa da quella originaria, conforme al suggerimento dell'organo regionale, per quanto riguarda invece i regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione, le modificazioni sostanziali, di cui al secondo comma lettera b e d del citato art. 10 della legge n. 1150 del 1942, sono introdotte dallo stesso Presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione dello strumento urbanistico adottato dal comune e vengono quindi ad esistenza per volontà dell'organo regionale (art. 36 legge n. 1150 del 1942 nel testo sostituito dall'art. 12 della legge n. 765 del 1967) tuttavia, anche in tal caso è pur sempre necessaria, e costituisce condizione di efficacia dello strumento urbanistico nella sua interezza (cioè e per la parte modificata e per la parte non modificata), una formale deliberazione finale del Consiglio Comunale (di accettazione o di presa d'atto delle modifiche apportate ed introdotte nello strumento urbanistico medesimo, da inserire e coordinare in un testo unico), con la conseguente pubblicazione di essa nei termini e nei modi di legge.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 12 CORTE COST., DPR 15/01/1972 num. 9 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)