Sez. 2, Sentenza n. 8484 del 06/08/1999 (Rv. 529214 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - IN GENERE | Efficacia - Presupposti - Mera pubblicazione del decreto di approvazione nel bollettino ufficiale della Regione - Insufficienza - Pubblicazione nell'albo pretorio del Comune - Necessità.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - IN GENERE
Affinché le disposizioni contenute nei piani regolatori e nelle relative norme tecniche di attuazione possano ritenersi operanti, occorre che sia giunto a completamento l'iter procedurale richiesto dalla normativa vigente (artt. 10 legge 17 agosto 1942, n. 1150, 62, terzo comma R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530). Pertanto, non è sufficiente che le disposizioni anzidette dopo essere state deliberate dall'organo comunale siano state approvate dall'organo regionale di controllo e pubblicate sulla Gazzetta della Regione, occorrendo altresì la formale presa d'atto del Comune interessato e, quindi, a tal fine che la relativa delibera sia pubblicata mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 62, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)