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Sez. 5, Sentenza n. 513 del 24/03/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118261 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - PROVA DELLA DISTRAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118261-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - PROVA DELLA DISTRAZIONE - CRITERI.*

Il giudice puo affermare la responsabilita dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, allorche l'imprenditore non abbia voluto o potuto spiegare la destinazione data ai beni usciti dal suo patrimonio ovvero abbia addotto al riguardo giustificazioni inconsistenti. Il giudice, tuttavia, non puo trarre automaticamente il suo convincimento dal solo fatto che sussiste un disavanzo nella azienda fallita, non giustificato in modo accettabile, ma deve accertare che i debiti siano la conseguenza dell'acquisto di beni, effettivamente entrati nel patrimonio dell'imprenditore e non rinvenuti all'atto della redazione dell'inventario. Soltanto dopo tale accertamento e lecito affermare, in difetto di una giustificazione plausibile, che la scomparsa dei beni e stata l'effetto di una distrazione, tendente ad eliminare o ridurre la garanzia dei creditori. (Conf 115675, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)