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Sez. 5, Sentenza n. 698 del 08/04/1970 Ud. (dep. 05/11/1970) Rv. 115675 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA -FATTI COMMESSI SU BENI; ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - NOZIONE - MANCATO REPERIMENTO DI BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - OMESSA GIUSTIFICAZIONE -RILEVANZA PROBATORIA.*
Stato
decisa il 1970-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115675-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA -FATTI COMMESSI SU BENI; ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - NOZIONE - MANCATO REPERIMENTO DI BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - OMESSA GIUSTIFICAZIONE -RILEVANZA PROBATORIA.*

Nel concetto di distrazione rientra ogni fatto mediante il quale l'imprenditore distrae dal suo patrimonio dei beni con la volonta di impedire l'acquisizione alla massa fallimentare. La mancata giustificazione della destinazione della merce e dei beni acquisiti nel tempo antecedente e prossimo alla dichiarazione di fallimento, costituisce prova della distrazione fraudolenta, poiche soltanto il fallito puo e deve dar conto della destinazione dei beni. (V 114762, 113928, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)