Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20866 del 06/09/2017 (Rv. 645365 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Immediata applicabilità - Sussistenza - Data di introduzione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)