Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27338 del 29/12/2016 (Rv. 642323 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale dei termini – Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 – Rilevanza ai fini del computo del termine ex art. 327 c.p.c. – Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell'1 gennaio 2015, di efficacia dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 2014 n. 132 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)