Sez. 1, Sentenza n. 12910 del 18/12/1995 (Rv. 495128 - 01)
SICILIA - ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI | Imprese di assicurazione con sede in Sicilia - Esercizio di attività assicurative riguardanti rischi localizzabili anche oltre il territorio siciliano - Potere di autorizzazione della regione Sicilia - Insussistenza a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 634 del 1988 - Contratti di assicurazione stipulati in precedenza con tali imprese - Efficacia tra le parti per il periodo assicurativo in corso.
SICILIA - ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 1988 n. 634 - che ha escluso che tra le attribuzioni della Regione Siciliana rientrasse il potere di autorizzare imprese di assicurazione con sede in Sicilia ad esercitare attività assicurative riguardanti rischi non localizzabili esclusivamente del territorio siciliano, quale l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - i contratti di assicurazione stipulati in precedenza con tali imprese non possono considerarsi nulli, né annullabili, ma continuano a spiegare i propri effetti tra le parti per il periodo assicurativo in corso, dovendosi ritenere applicabile alla fattispecie - caratterizzata dall'esercizio, da parte della Regione, di poteri solo successivamente reputati estranei alle sue attribuzioni - i principi in tema di atti compiuti dal cosiddetto "funzionario di fatto o apparente", i quali mantengono la propria validità pur in presenza d'irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del funzionario, stanti la diretta riferibilità degli atti stessi all'ente pubblico e l'esigenza di tutelare coloro che in buona fede abbiano avuto rapporti con il funzionario medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 05/11/1949 num. 1182 art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)