Sez. 3, Sentenza n. 4062 del 25/02/2005 (Rv. 580759 - 01)
SICILIA - ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI | Imprese di assicurazioni - Decreto regionale di autorizzazione dell'impresa all'esercizio dell'assicurazione RCA - Illegittimità - Conseguenze sui contratti in corso - Fattispecie.
SICILIA - ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI
L'impresa assicuratrice operante sul territorio siciliano autorizzata all'esercizio dell'assicurazione RCA con decreto regionale poi revocato deve, nonostante la revoca dell'autorizzazione (nella specie, per illegittimità del provvedimento), essere evocata in giudizio (se ancora "in bonis"), atteso che il provvedimento di revoca non ha l'effetto di invalidare retroattivamente i rapporti contrattuali pregressi, bensì quello di limitare la capacità contrattuale dell'impresa per le successive negoziazioni in RCA. (nella specie, il giudizio, inizialmente svoltosi nei confronti dell'assicuratore "in bonis", era poi stato ritualmente riassunto dal danneggiato nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata a seguito della sopravvenuta liquidazione coatta dell'impresa). (Cfr. Corte cost. n.634 del 1988)
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 10, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1978 num. 295 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)