Sez. 4, Sentenza n. 4220 del 09/12/1988 Ud. (dep. 22/03/1989) Rv. 180850 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - NESSO PSICOLOGICO O MATERIALE TRA EVENTO ED AGENTE - ESCLUSIONE DELL'ESIMENTE - RAGIONE.*
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - NESSO PSICOLOGICO O MATERIALE TRA EVENTO ED AGENTE - ESCLUSIONE DELL'ESIMENTE - RAGIONE.*
L'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'agente - sul comportamento del quale viene ad incidere - deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa. Ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno - solo, dunque, apparentemente fortuito - ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico. (V mass n 174028; (V mass n 154424).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)