Sez. 5, Sentenza n. 6484 del 01/04/1982 Ud. (dep. 30/06/1982) Rv. 154424 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Il caso fortuito presuppone un fattore causale dell'evento che esula completamente dalla condotta "in faciendo" o "in omittendo" dell'agente e tale da escludere l'elemento soggettivo del reato. Ne deriva che se la condotta dell'agente è imprudente o negligente ovvero contraria a norme giuridiche, l'evento anche se non previsto e non prevedibile, non può essere ascritto al caso fortuito, essendo pur sempre ricollegabile ad un comportamento colposo. (in applicazione di tale principio si è ritenuto che essendosi accertato che il sinistro fu dovuto ad eccesso di velocità nessuna Rilevanza poteva attribuirsi al supposto improvviso malore del conducente). (Conf. Mass. N. 140773. Nel senso che l'improvviso malore del conducente può costituire caso fortuito, mass. N. 153244 ed ivi citate, mass. N. 106613 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)