Sez. 3, Sentenza n. 326 del 01/02/1968 (Rv. 331271 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI- PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DELL'AUTOVEICOLO AD OFFICINA MECCANICA - COLLAUDO SU STRADA - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI- PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DELL'AUTOVEICOLO AD OFFICINA MECCANICA - COLLAUDO SU STRADA - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il proprietario di un autoveicolo, che lo abbia affidato ad un'officina qualificata per riparazioni, e esente dalla responsabilita derivante dalla circolazione del veicolo per le esigenze di collaudo delle eseguite riparazioni, sempre che e sino a che non sia rientrato nella disponibilita di fatto del veicolo stesso. (V. Sentenza n.863-66, massima n.321721).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)