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Sez. 3, Sentenza n. 326 del 01/02/1968 (Rv. 331271 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI- PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DELL'AUTOVEICOLO AD OFFICINA MECCANICA - COLLAUDO SU STRADA - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331271-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI- PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DELL'AUTOVEICOLO AD OFFICINA MECCANICA - COLLAUDO SU STRADA - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il proprietario di un autoveicolo, che lo abbia affidato ad un'officina qualificata per riparazioni, e esente dalla responsabilita derivante dalla circolazione del veicolo per le esigenze di collaudo delle eseguite riparazioni, sempre che e sino a che non sia rientrato nella disponibilita di fatto del veicolo stesso. (V. Sentenza n.863-66, massima n.321721).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)