Sez. 3, Sentenza n. 86 del 11/01/1974 (Rv. 367621 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DEL VEICOLO AD UN'OFFICINA MECCANICA PER LA RIPARAZIONE E LA VENDITA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DEL VEICOLO AD UN'OFFICINA MECCANICA PER LA RIPARAZIONE E LA VENDITA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Poiche la presunzione di responsabilita di cui all'art 2054, terzo comma, cod civ, non opera nell'ipotesi in cui il proprietario di un veicolo ne abbia perduto la disponibilita di fatto in attuazione di un rapporto contrattuale di natura tale che il divieto di circolazione inerisca all'essenza ed allo scopo di esso, e da escludere che siffatta presunzione possa essere invocata nel caso di deposito dell'autoveicolo presso un'officina meccanica, che dia garanzia di serieta, sia per le necessarie riparazioni, sia per l'espletamento dell'incarico di venderlo a terzi. Il requisito della serieta dell'officina cui tale veicolo e stato affidato deve essere valutato ex ante, con riguardo, cioe, alle circostanze esistenti alla data dell'affidamento, prescindendosi da tutti i fatti sopravvenuti, i quali, potrebbero, ex post, essere idonei a dimostrarne l'insussistenza. (nella specie, il ricorrente lamentava che i giudici del merito avessero escluso la responsabilita del proprietario di un'autovettura, coinvolta in un incidente stradale, in considerazione delle garanzie di serieta offerte dall'officina, presso cui il veicolo era stato depositato, nonostante che tale serieta fosse stata smentita dal fatto che il titolare dell'officina stessa aveva permesso che la vettura venisse guidata su di una pubblica strada da un suo dipendente minorenne, alla cui imprudenza doveva essere imputato l'incidente. La SC ha respinto questa doglianza, enunziando il principio di cui in massima). (V 3132'69, mass n 343090; 326'68, mass n 331271; (V 1635'64, mass nn 302351 e 302352; 873'63, mass n 261209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)