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Sez. 6, Sentenza n. 4757 del 11/12/1995 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204525 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare | Richiesta di rinvio a giudizio - Preclusione per la proroga - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204525-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare

La richiesta di proroga della custodia cautelare (e, a maggior ragione, la sua concessione), ai sensi dell'art. 305 comma secondo cod. proc. pen., non è preclusa dalla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, non segnando quest'ultimo la indefettibile chiusura delle indagini preliminari (come dimostrato degli artt. 422 e 419 comma terzo cod. proc. pen.) e non potendosi, d'altra parte, sul piano logico considerare come preclusivo alla proroga in questione un atto come quello della richiesta di rinvio a giudizio, di cui non è prevista l'incidenza ai fini della scansione delle fasi in relazione alle quali sono contemplati i termini di durata massima della custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 422 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)