Sez. 1, Sentenza n. 4371 del 06/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233428 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Efficacia preclusiva della richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
La richiesta di proroga della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., non รจ preclusa dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., in quanto detta richiesta, da un lato, non determina la indefettibile chiusura delle indagini preliminari e, dall'altro, non ha alcuna incidenza ai fini della scansione delle fasi in relazione alle quali sono contemplati i termini di durata massima della custodia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)