Sez. 2, Sentenza n. 347 del 10/02/1972 (Rv. 356222 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNI INDETERMINATI - VALORE PRESUNTO CORRISPONDENTE AL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CUMULO CON ALTRE DOMANDE DI VALORE DETERMINATO - IPOTESI DI ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNI INDETERMINATI - VALORE PRESUNTO CORRISPONDENTE AL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CUMULO CON ALTRE DOMANDE DI VALORE DETERMINATO - IPOTESI DI ESCLUSIONE.*
La domanda di risarcimento dei danni non determinati nel loro ammontare deve ritenersi proposta per effetto della presunzione di cui all'art 14 cod proc civ, per la somma corrispondente al limite massimo della Competenza per valore del giudice adito, operandosi poi il cumulo a norma dell'art 10 stesso codice le domande di valore determinato, proposta insieme con la prima. Tale ultimo principio, tuttavia, non trova applicazione se risulta che l'attore ha inteso contenere il complesso delle domande proposte nei limiti della Competenza pretoria. (V 224'70, mass n 345039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)