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Sez. 1, Sentenza n. 12803 del 19/10/2001 (Rv. 549772 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549772-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel procedimento prefettizio di espulsione dello straniero trattenutosi in Italia senza aver chiesto il permesso di soggiorno è ravvisabile la presenza delle particolari esigenze di celerità contemplate, in via generale, dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come ragione di impedimento alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)