Sez. 1, Sentenza n. 12803 del 19/10/2001 (Rv. 549772 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nel procedimento prefettizio di espulsione dello straniero trattenutosi in Italia senza aver chiesto il permesso di soggiorno è ravvisabile la presenza delle particolari esigenze di celerità contemplate, in via generale, dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come ragione di impedimento alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)