Sez. 1, Sentenza n. 5050 del 09/04/2002 (Rv. 553605 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione amministrativa ex art. 13, secondo comma, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 286 del 1998 - Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione allo straniero ex art. 7 legge n. 241 del 1990 - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'autorità che procede nei casi di ingresso e soggiorno irregolare previsti dall'art. 13, secondo comma, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non ha obbligo di comunicare - ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - l'avvio del procedimento allo straniero, rivestendo il relativo provvedimento - nei casi predetti - carattere obbligatorio e vincolato, onde può differirsi alla sede giurisdizionale il contraddittorio tra l'autorità che emette il provvedimento e chi ne è destinatario. (Nella fattispecie ricorrevano, peraltro, anche esigenze di celerità, riguardando l'espulsione soggetto senza dimora certa).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)