Sez. 2, Sentenza n. 2112 del 10/10/1975 Ud. (dep. 14/02/1976) Rv. 132335 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE -NOZIONE DI LUOGO DI ABITAZIONE - LOCALI ACCESSORI COME CANTINE ED AUTORIMESSE NON COMUNICANTI CON IL LUOGO ADIBITO AD ABITAZIONE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE -NOZIONE DI LUOGO DI ABITAZIONE - LOCALI ACCESSORI COME CANTINE ED AUTORIMESSE NON COMUNICANTI CON IL LUOGO ADIBITO AD ABITAZIONE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
Nella nozione di luogo di abitazione, ai fini della aggravante di cui all'art 625 n 1 cod pen, debbono ritenersi compresi anche i locali accessori della abitazione vera e propria, come le cantine e le autorimesse, anche se non comunicanti direttamente con il luogo adibito ad abitazione, purche situate nello stesso corpo del fabbricato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)