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Sez. L, Sentenza n. 5945 del 12/10/1983 (Rv. 430776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA A TALI MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE "A CASCATA" O MEDIANTE "SCORRIMENTO" - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA A TALI MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE "A CASCATA" O MEDIANTE "SCORRIMENTO" - ESTENSIONE.*

Ai sensi dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (modificativo dell'art. 2103 cod. civ.), lo svolgimento di mansioni superiori, in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non comporta l'assegnazione definitiva a tali mansioni anche in caso di sostituzione "a cascata" o mediante "scorrimento", quando, cioè, il lavoratore sia adibito a mansioni proprie di altro lavoratore, a sua volta designato a sostituire l'assente. (V 5374/82, mass n 423149; (V 408/82, mass n 418117).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)