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Sez. L, Sentenza n. 5374 del 18/10/1982 (Rv. 423149 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 (NUOVO TESTO) COD. CIV. - "LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO" - NOZIONE - SOSTITUZIONE "A CASCATA" - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423149-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 (NUOVO TESTO) COD. CIV. - "LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO" - NOZIONE - SOSTITUZIONE "A CASCATA" - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*

Agli effetti dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., la locuzione "lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto", la cui sostituzione, malgrado l'espletamento di mansioni superiori per il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o, comunque, superiore a tre mesi, non comporta la cosiddetta promozione automatica ma solo il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta, deve essere interpretata in senso lato, come comprensiva, cioè, non soltanto del lavoratore assente direttamente sostituito, ma, nell'ipotesi di sostituzione "a cascata" (cioè sostituzione dell'assente con lavoratore già in servizio e sostituzione di questo con lavoratore adibito a mansioni inferiori), anche del sostituto dell'assente (o del sostituto del sostituto dell'assente), sempreché rimanga provato che la sostituzione di tale soggetto (presente in servizio) trova causa diretta ed immediata nell'assenza (effettiva) del lavoratore (con diritto alla conservazione del posto) non in servizio. (V 408/82, mass n 418117; (V 3916/80, mass n 407804; (V 1365/76, mass n 380066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)