Sez. L, Sentenza n. 6868 del 03/04/2015 (Rv. 635133 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Croce Rossa Italiana - Regime precedente al d.lgs. n. 178 del 2012 - Personale precario - Diritto alla stabilizzazione - Priorità del personale in servizio presso l'ente stesso rispetto a quello distaccato presso altri enti - Esclusione - Conseguenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Nel regime precedente la riforma dell'ente Croce Rossa Italiana, attuata con il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato avevano diritto ad accedere, a domanda, alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, ricorrendo le condizioni contemplate da tale disposizione, ad essere assunti a tempo indeterminato, senza che fosse attribuita alcuna priorità al personale con contratto di lavoro temporaneo che avesse prestato servizio presso l'ente stesso rispetto a quello, parimenti con contratto di lavoro a tempo determinato, che avesse prestato servizio presso altri enti (e, segnatamente, in posizione di distacco presso le ASL). Ne consegue che il bando dell'ente del 15 novembre 2007, nel prevedere tale differenziazione, è in contrasto con i principi di eguaglianza e di non discriminazione nel rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/09/2012 num. 178 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)