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Sez. L, Sentenza n. 22128 del 29/10/2015 (Rv. 637402 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Croce Rossa Italiana - Personale precario - Istanza di stabilizzazione - Omessa richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 39 della l. n. 449 del 1997 da parte del datore di lavoro - Diritto all'assunzione - Esclusione - Azione di risarcimento danni - Spettanza.
Stato
decisa il 2015-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637402-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

In tema di diritto alla stabilizzazione del personale precario della Croce Rossa Italiana, il lavoratore che, avendo presentato istanza di ammissione alla procedura di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, ne sia stato escluso a causa dell'omessa richiesta da parte del datore di lavoro dell'autorizzazione prevista dall'art. 39, comma 3 ter, della l. n. 449 del 1997, non ha titolo per ottenere l'assunzione automatica ma può far valere l'inadempimento datoriale ai fini della tutela risarcitoria.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 39 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 520 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)