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Sez. 2, Sentenza n. 461 del 22/02/1971 (Rv. 350072 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONDANNA PENALE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - OMESSA CONTRIBUZIONE - FATTI MATERIALI - ACCERTAMENTO VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - DIVERSITA DELL'IMPUTATO E DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350072-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONDANNA PENALE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - OMESSA CONTRIBUZIONE - FATTI MATERIALI - ACCERTAMENTO VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - DIVERSITA DELL'IMPUTATO E DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*

Qualora sia intervenuta sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, o decreto penale divenuto esecutivo, per il reato di omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori, i fatti costituenti la premessa indispensabile della condanna penale, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro per un certo numero di dipendenti e l'omesso versamento dei contributi in ordine ai medesimi, fanno stato nel giudizio civile quali fatti materiali irrevocabilmente accertati, nulla rilevando che in Sede penale siasi proceduto nei confronti della persona fisica (nella specie, l'amministratore della societa) responsabile dell'omesso versamento, mentre il giudizio civile sia stato instaurato nei confronti della societa datrice di lavoro. (V 234'67, mass n 326010 e 326011).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)