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Sez. 2, Sentenza n. 234 del 27/01/1967 (Rv. 326010 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - CONDANNA PENALE PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - EFFETTO VINCOLANTE NEL PROCESSO CIVILE PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI.*
Stato
decisa il 1967-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326010-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - CONDANNA PENALE PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - EFFETTO VINCOLANTE NEL PROCESSO CIVILE PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI.*

Qualora sia intervenuta sentenza penale, o decreto penale irrevocabile, di condanna per il reato di omesso versamento dei contributi obbligatori assicurativi, l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, presupposto logico necessario del reato stesso, fa stato, a norma dell'art.28 cod. proc. pen., in ossequio al principio della unitarieta della giurisdizione, nel giudizio civile inteso al recupero dei contributi, in quanto trattasi di accertamento di un fatto materiale, presupposto imprescindibile della condanna penale, dal quale dipende il riconoscimento del diritto vantato in Sede civile. (Cfr.762-65 2067-65 4280-57 651-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)