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Sez. L, Sentenza n. 2097 del 10/04/1981 (Rv. 412823 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MUTAMENTO IN PEJUS - ACCORDO TRA LE PARTI - DIVIETO - LIMITI - EFFICACIA DEI PATTI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412823-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MUTAMENTO IN PEJUS - ACCORDO TRA LE PARTI - DIVIETO - LIMITI - EFFICACIA DEI PATTI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*

L'art 2103 cod civ nel testo modificato dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, che vieta gli accordi tra datore e prestatore di lavoro intesi a mutare in peius le mansioni e la conseguente qualifica di quest'ultimo, non si applica ai patti che avevano gia determinato i propri effetti peggiorativi sulla base della precedente, diversa normativa, in maniera irreversibile, per intervenuta prescrizione del diritto di impugnarli. Nè puo invocarsi il principio di non decorrenza della prescrizione in pendenza di rapporto di lavoro, giacche questo - come enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n 63 del 1966 - concerne soltanto il diritto alle prestazioni salariali garantite dall'art 36 cost e non anche il diritto alla qualifica. (Conf 1218/78, mass n 390572).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)