Sez. L, Sentenza n. 1218 del 11/03/1978 (Rv. 390572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ACCORDI TRA DATORE E PRESTATORE DI LAVORO PER IL MUTAMENTO PEGGIORATIVO DI MANSIONI E QUALIFICA - DIVIETO - LIMITI - EFFICACIA DEI PATTI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ACCORDI TRA DATORE E PRESTATORE DI LAVORO PER IL MUTAMENTO PEGGIORATIVO DI MANSIONI E QUALIFICA - DIVIETO - LIMITI - EFFICACIA DEI PATTI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
L'art 13 dello statuto dei lavoratori ha innovato rispetto all'art 2103 cod civ, vietando gli accordi tra datore e prestatore di lavoro, intesi a mutare in peius le mansioni, e la conseguente qualifica, di quest'ultimo; esso non si applica pero ai patti che avevano gia determinato i propri effetti peggiorativi sulla base della precedente normativa, in maniera irreversibile, essendo prescritto il diritto di impugnarli. Ne puo invocarsi il principio di non decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto di lavoro, giacche esso principio - enunciato dalla Corte costituzionale con decisione n 63 del 1966 - concerne soltanto il diritto alle prestazioni salariali, garantite dall'art 36 cost, e non anche il diritto alla qualifica. (V 306/77, mass n 383842; (V 1961/72, mass n 359069).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)