Sez. 2, Sentenza n. 2578 del 12/10/1973 (Rv. 366042 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DIFFORME DALLE PARTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DIFFORME DALLE PARTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La valutazione delle prove effettuata in senso diverso da quello sostenuto dalla parte non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione in quanto il potere discrezionale riservato, al riguardo, trova unico limite nell'Obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento. (Conf 1039/68, mass n 332470).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)