Sez. 3, Sentenza n. 1039 del 04/04/1968 (Rv. 332470 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIFFORME DA QUELL A SOSTENUTA DALLA PARTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIFFORME DA QUELL A SOSTENUTA DALLA PARTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle prove, effettuata in senso diverso da quello sostenuto dalla parte, non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione in quanto il potere discrezionale riservato, al riguardo, al giudice di merito, trova unico limite nell'Obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento. Conf. Alle sent. N. 1028-68, massima n. 332448' n. 1238-67, massima n. 327748 e n. 2079-66, massima n. 324055.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)