Sez. 3, Sentenza n. 12117 del 23/05/2006 (Rv. 589585 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE | Giudicato formale - Natura, fondamento, limiti - Operatività - Giudicato sostanziale - Natura, fondamento, limiti - Operatività - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE
Allorquando, come nella specie, sia impugnata la sentenza della corte di merito che abbia accolto la opposizione alla esecuzione, sostenendosi che la sentenza impugnata erroneamente ha disatteso l'eccezione di preclusione sollevata in forza di giudicato formatosi in ordine ad altra decisione, deve dirsi che è inconferente il riferimento in tal senso all'articolo 324 cod. proc. civ., che si riferisce al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso, ed è altresì inconferente il riferimento all'articolo 2909 cod. civ. sul giudicato sostanziale, che fa stato soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, qualora non vi sia identità tra le parti della causa giudicanda e di quella di cui sia stato eccepito il giudicato.(Nella specie, nel giudizio passato in giudicato era presente l'Amministrazione centrale dello Stato, mentre in quello oggetto di gravame in sede di legittimità il Ministero della Difesa; ha conclusivamente affermato la S.C. che la personalità unitaria dello Stato si suddivide nei suoi ministeri, ciascuno dei quali ha una competenza settoriale ed è portatore di interessi pubblici diversi da quelli degli altri, per cui ciascuno di essi è dotato di legittimazione processuale autonoma: nei confronti del Ministero della Difesa la decisione di cui era stato eccepito il giudicato rimaneva pertanto "res inter alios acta").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)