Sez. 1, Sentenza n. 2554 del 05/12/1970 (Rv. 348892 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE - LEGGE N 955 DEL 1967 - CARATTERE INNOVATIVO.*
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE - LEGGE N 955 DEL 1967 - CARATTERE INNOVATIVO.*
La legge 29 settembre 1967, n 955, disponendo, nel primo comma dell'art 3, che l'indennizzo o il contributo e, in caso di vendita del bene danneggiato o distrutto, concesso all'acquirente solo se gliene sia stata fatta espressa cessione, ha, rispetto ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, innovato al precedente criterio stabilito nelle leggi 25 giugno 1949, n 409, e 27 dicembre 1953, n 968. (Conf 3879'69, mass n 344255).*
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1967 num. 955 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)