Sez. 1, Sentenza n. 3879 del 05/12/1969 (Rv. 344255 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - VENDITA DEL BENE DANNEGGIATO E DISTRUTTO - TRASFERIMENTO ALL'ACQUIRENTE - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE N 955 DEL 1967 - CARATTERE INNOVATIVO - CONTRATTI STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 409 DEL 1949 E PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 955 DEL 1967 - DISCIPLINA.*
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - VENDITA DEL BENE DANNEGGIATO E DISTRUTTO - TRASFERIMENTO ALL'ACQUIRENTE - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE N 955 DEL 1967 - CARATTERE INNOVATIVO - CONTRATTI STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 409 DEL 1949 E PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 955 DEL 1967 - DISCIPLINA.*
In tema di danni di guerra, la legge 29 settembre 1967, n 955, disponendo, nel primo comma dell'art 3, che l'indennizzo od il contributo e, in caso di vendita del bene danneggiato o distrutto, concesso all'acquirente solo se gliene sia stata fatta espressa cessione, ha, in riferimento ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, innovato al preesistente criterio. Per quel che si riferisce ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n 409, e prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1967, quest'ultima fa rinvio alla normativa dell'art 23 della legge del 1943 secondo cui il trasferimento del cespite danneggiato, o dell'area del fabbricato distrutto, importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione ed anche del diritto a conseguire l'indennizzo, che, secondo la legge 27 dicembre 1953, n 968, ha un identico trattamento.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 409 art. 23, Legge 27/12/1953 num. 968 art. 6, Legge 29/09/1967 num. 955 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)